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La parola all’avvocato: I comportamenti molesti all’interno del condominio

Cronaca

La parola all’avvocato: I comportamenti molesti all’interno del condominio

avvocato lucia galbiati

In collaborazione con gli avvocati professionisti presenti presso lo sportello legale attivato dalla Cooperativa di San Damiano. L’avv. Lucia Galbiati ci parla di “comportamenti molesti all’interno del condominio”. Dal settembre 2011 collabora stabilmente presso uno studio milanese specializzato nell’ambito del diritto penale, tributario e societario. Dal 2016 è docente formatore per la sicurezza sul lavoro, a tale titolo occupandosi dell’organizzazione di corsi di formazione per le società.

Le regole del buon vicinato non sono solo alla base di pacifiche relazioni sociali, ma sono anche il fondamento per una vita più serena. Ciò che sembra semplice nella teoria, è però molto spesso difficile nella nostra quotidianità. Si pensi ad esempio all’innaffiamento dei fiori sui terrazzi, che potrebbero creare inconvenienti a chi abita ai piani inferiori. Tali comportamenti possono essere definiti “molesti”, ricomprendendo in tale accezione tutte le azioni che possano provocare un disagio od una sensazione di irritazione in chi ne è vittima. Qualora le condotte siano insistenti e causate consapevolmente per riprovevoli motivi, a tutela della vittima si erge il codice penale.

La pena per chi crea disturbo
All’art. 660, è infatti prevista una pena per chiunque rechi a taluno molestia o disturbo in luogo pubblico, o aperto al pubblico, o al telefono. La norma sanziona due azioni diverse: molestare e disturbare. Se il primo significato è stato già affrontato, al disturbo occorre ricondurre qualsiasi azione che possa interferire con le condizioni di lavoro o di riposo di una persona normale. Non tutte le azioni moleste o disturbanti possono, però, configurare una responsabilità penale. In primo luogo, è necessario che il comportamento molesto ingeneri nelle persone reazioni violente, o moti di disgusto o ribellione tali da poter influire negativamente sull’ordine pubblico. Pertanto, l’azione non deve essere solo sgradevole, ma deve essere potenzialmente idonea a porre la vittima in una condizione di forte disagio, alterandone in modo significativo le normali condizioni di tranquillità personale e familiare. In secondo luogo, la norma richiede che le condotte siano poste in essere con coscienza e volontà. L’autore, per poter essere perseguito penalmente, deve mirare, con il suo comportamento, al fine specifico di interferire inopportunamente nell’altrui sfera di libertà. Pertanto, non saranno incluse in questa accezione, tutte quelle situazioni arrecate per colpa o, comunque, dovute ad imprevisti. Per semplificare il concetto, si pensi al comportamento tenuto da chi, rientrando tardi la sera, chiude con forza il portone d’ingresso causando un forte rumore. Tale azione, se fatta volontariamente, con lo specifico fine di disturbare i vicini, rientrerebbe nella previsione normativa di cui all’art. 660. La situazione muta radicalmente, invece, se il portone fosse sfuggito di mano inavvertitamente, ovvero si fosse chiuso con forza a causa del forte vento. In quest’ultimo caso, nessuno potrebbe invocare una tutela da parte dell’ordinamento. Nel caso di comportamenti molesti, chiunque ne sia vittima può presentare una querela direttamente presso la Procura o ad una Stazione dei Carabinieri. Vi sono poi dei comportamenti che travalicano l’accezione penale di “molestia”, e che comportano una diversa risposta da parte del codice penale.
Si rientrerebbe nell’ipotesi di atti persecutori (ovvero, quello che comunemente viene identificato come stalking), qualora le molestie siano perpetrate nel tempo e cagionino un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero ingenerino un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva. O, ancora, se tali comportamenti costringano la persona offesa ad alterare le proprie abitudini di vita. Ciò che preme sottolineare è, anche in questo caso, la volontarietà delle azioni, che devono avere come scopo quello di perpetrare una campagna persecutoria. Sebbene di questa fattispecie delittuosa sia spesso associata a rapporti affettivi, la stessa si può presentare anche nella quotidianità, e anche tra persone estranee. Si pensi ad un condomino di un piano superiore che, volendo molestare l’inquilino del piano inferiore, inizi a porre in essere una serie di azioni moleste. Qualora i comportamenti peggiorino nel tempo, tanto da far desistere il vicino dal cercare soluzioni, portandolo a evitare di uscire sul pianerottolo al passaggio dell’autore delle azioni, allora sarebbe configurabile l’ipotesi di atti persecutori. Ciò vale anche se, a seguito di tali azioni, la vittima imponesse ai propri figli di non sostare negli spazi comuni per timore della loro incolumità. In questi casi, il termine per proporre una querela è di sei mesi dall’ultimo fatto. A differenza di quanto avviene per la molestia semplice, in caso di stalking la querela potrà essere rimessa solo davanti ad un Giudice. È importante ricordare che chiunque presenti una querela contro un altro soggetto, deve essere sicuro dell’altrui responsabilità. Qualora, infatti, si fosse consapevoli di incolpare qualcuno di un fatto non vero o che si sappia che lo stesso non abbia commesso, si potrebbe ricorrere nel reato di calunnia, anch’esso sanzionato dal codice penale.

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